Questa figura professionale si occupa di mettere in relazione gli istituti di credito (banche o enti) con chi ha la necessità di accedere a un prestito.
Il suo lavoro consiste nell’identificare, tramite ricerche, il finanziamento più idoneo alle esigenze del richiedente e fornire consulenza sulle caratteristiche dei prodotti, con l’obbligo dell’imparzialità e della correttezza e senza essere legato a nessuna delle parti interessate; inoltre può anche offrire agli istituti finanziari un servizio di consulenza volto al recupero dei crediti.
Il Mediatore Creditizio deve essere registrato all’Albo1; prestare tale servizio senza essere regolarmente iscritto è considerato abusivo esercizio dell’attività e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con una sanzione che può arrivare a 10.000 Euro. L’eventuale mancanza dei requisiti di onorabilità oppure gravi violazioni delle leggi, possono esserne causa di espulsione. E’ ritenuta violazione anche l’inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità e privacy.
Il Mediatore Creditizio non può concludere contratti, erogare finanziamenti o incassare denaro per conto delle finanziarie; inoltre gli è vietato chiedere compensi per le consulenze, pretendendo un pagamento da chi sta valutando una sottoscrizione a un prestito, poiché tale spesa sarà poi contenuta in quelle accessorie del finanziamento stesso, una volta firmato il contratto. Gli è invece permesso raccogliere le richieste di finanziamento firmate dai clienti e svolgere una prima indagine per conto degli enti.